First Statute (1990-2018)
Articolo 1
È costituita la Società Italiana di Relatività Generale e Fisica della Gravitazione, con sede in Torino.
Essa è indipendente da partiti, organizzazioni politiche ed è senza fini di lucro; possono aderire ad essa gli studiosi, che condividano i suoi obiettivi generali e ne assumano gli obblighi derivanti.
La durata della Società è fissata fino al 2050.
Articolo 2
Scopo della Società è la promozione dell’attività di ricerca nella Relatività Generale e nella Fisica della Gravitazione, ivi compresi i loro aspetti matematici, teorici, sperimentali e le loro applicazioni.
In particolare, la Società
1) promuoverà convegni scientifici sulle aree di sua pertinenza ed, in particolare, i convegni periodici nazionali;
2) prenderà, se nell’interesse dei suoi fini statutari, prese di posizione pubbliche per il sostegno di specifiche iniziative scientifiche e per contribuire ad un adeguato sviluppo della ricerca;
3) curerà e promuoverà la diffusione di attività e pubblicazioni scientifiche nelle aree di sua pertinenza;
4) promuoverà il finanziamento e l’organizzazione della ricerca nelle aree di sua pertinenza, anche per favorire la formazione di giovani ricercatori;
5) favorirà l’adesione all’International Society of General Relativity and Gravitation
Articolo 3
Organi della Società sono:
L’Assemblea dei Soci, il Presidente, il Presidente Onorario ed il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è formato da otto Consiglieri oltre al Presidente ed al Presidente Onorario.
Le funzioni di Segretario e di Tesoriere saranno svolte da due membri del Consiglio Direttivo.
Tutte le Cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e possono essere ricoperte solo da Soci della Società.
Articolo 4
Le Funzioni del Presidente sono quelle di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci secondo l’ordine del giorno stabilito per esse su indicazione del consiglio Direttivo stesso.
In deroga, il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato in ogni caso dal Presidente se ne viene fatta una richiesta scritta da almeno tre membri del Consiglio Direttivo stesso; in questo caso, l’ordine del giorno dovrà contenere il punto od i punti che i membri firmatari intendevano discutere.
Analoga norma vale per l’Assemblea dei Soci; in questo caso, per convocare questa Assemblea occorre la richiesta di almeno un quinto dei soci.
Ogni due anni il Presidente convocherà l’Assemblea Ordinaria dei Soci.
Il Presidente rappresenterà la Società nei rapporti con gli Enti esterni nei limiti e nei termini del mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei Soci.
Al Presidente e al Tesoriere disgiuntamente tra di loro spettano i più ampi poteri ordinari e straordinari di amministrazione per il conseguimento degli scopi della Società relativi alla gestione dei rapporti con le Banche, all’apertura ed alla estinzione di conti correnti, con facoltà di esigere qualsiasi somma depositata, e all’accettazione di lasciti e contributi.
Articolo 5
Il Presidente Onorario, nominato dall’Assemblea dei Soci secondo le modalità dell’art. 8, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.
La carica di Presidente Onorario non ha scadenza, ed è disponibile solo per dimissione del Presidente Onorario stesso o per richiesta motivata di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.
Articolo 6
Il Consiglio Direttivo delibera le linee di azione della Società nei limiti del suo Statuto e delle indicazioni dell’Assemblea dei Soci; inoltre, provvede ad indicare l’ordine del giorno delle riunioni degli Organi Sociali.
Uno dei membri del Consiglio Direttivo avrà le funzioni di Segretario, un altro membro quelle di Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo vaglierà ed approverà le domande di adesione alla Società degli aspiranti nuovi soci.
In occasione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci il Consiglio Direttivo nominerà una Commissione Elettorale.
Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene per via elettorale secondo l’art. 8 con le seguenti modalità: ogni consigliere resta in carica quattro anni; ogni due anni si rinnova metà del Consiglio; la carica di consigliere non può essere ricoperta per più di due volte consecutive.
Articolo 7
Il Presidente viene eletto ogni due anni dall’Assemblea dei Soci; la carica di Presidente non può essere ricoperta per piú di due volte consecutive.
Articolo 8
L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente ogni due anni; in tale sede, essa, oltre a provvedere alle nomine del Presidente e dei Consiglieri giunti alla scadenza del loro mandato, provvederà ad approvare il bilancio ed il rendiconto;
L’Assemblea Ordinaria dei Soci provvederà inoltre ad approvare il programma di massima delle iniziative della Società.
In caso di vacanza della carica l’Assemblea dei Soci può nominare il Presidente Onorario anche a voto palese.
Le votazioni del Presidente e dei consiglieri giunti alla scadenza del loro mandato sono effettuate con voto segreto espresso su un’apposita cartolina di voto inserita in un’apposita busta chiusa anonima e priva di segni di riconoscimento.
Il voto verrà espresso con il sistema misto postale o con consegna diretta in sede di Assemblea Ordinaria.
Le cartoline di voto e le relative buste verranno inviate a tutti i Soci aventi diritto al voto almeno due mesi prima della data delle votazioni.
I soci che lo desiderino potranno inviare per posta il loro voto al Segretario oppure potranno depositarlo direttamente in urna in sede di Assemblea.
Il voto espresso tramite lettera dovrà giungere al Segretario almeno 15 giorni prima della data delle votazioni o potrà essere consegnato in sede di Assemblea alla Commissione Elettorale.
In questi casi, la busta anonima contenente la cartolina di voto, dovrà pervenire all’interno di un’apposita busta pre-indirizzata che dovrà portare la firma del votante. Il Segretario consegnerà le buste arrivate per posta ancora chiuse alla Commissione Elettorale la quale inserirà i voti arrivati per posta, ancora nella loro busta bianca nell’urna di votazione curando che venga mantenuta la massima segretezza del voto e trattenendo la busta esterna firmata come prova dell’avvenuto voto.
I soci che voteranno direttamente in Assemblea dovranno firmare un apposito registro.
Non è ammesso il voto per delega.
Articolo 9
Il Patrimonio della Società è costituito dalle quote associative oltre agli eventuali introiti derivati da finanziamenti elargiti da Enti pubblici o privati.
In caso di scioglimento, il patrimonio della Società sarà devoluto ad associazioni, nazionali ed internazionali che abbiano le stesse o analoghe finalità scientifiche.
Articolo 10
Ad eccezione di quanto enunciato nell’Articolo 11, l’Assemblea dei Soci sarà considerata valida se, in prima convocazione, saranno presenti almeno la metà dei Soci; in questo caso ogni delibera verrà considerata valida se approvata dalla maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea dei Soci sarà considerata valida indipendentemente dal numero dei presenti ed ogni delibera verrà considerata valida se approvata dalla maggioranza dei presenti.
La seconda convocazione dell’Assemblea dei Soci non potrà avvenire nello stesso giorno della prima convocazione.
Articolo 11
Esclusivamente per quanto concerne eventuali delibere che modifichino il presente Statuto, l’Assemblea dei Soci sarà considerata valida se, in prima convocazione, saranno presenti almeno la metà dei Soci; in questo caso ogni delibera verrà considerata valida se approvata dalla maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea dei Soci sarà considerata valida se saranno presenti almeno un terzo dei Soci ed ogni delibera verrà considerata valida se approvata dalla maggioranza dei presenti.
Per quanto riguarda la delibera di scioglimento della Società, l’Assemblea dei Soci sarà considerata valida se, in prima ed in seconda convocazione, saranno presenti almeno la metà dei Soci; in questo caso ogni la delibera verrà considerata valida se approvata da almeno due terzi dei presenti.
Articolo 12
I Soci non in regola con le quote associative potranno essere dichiarati decaduti dopo un sollecito del Consiglio Direttivo; in ogni caso, non avranno alcun diritto di voto.
Articolo 13
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 14
Le norme del presente Statuto potranno essere integrate da un Regolamento fissato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 15
I Soci si impegnano a non adire in nessun modo, a vie legali per le loro eventuali questioni con la Società; tutte le controversie che dovessero insorgere, tra la Società ed i Soci, o tra Soci, saranno sottoposte al giudizio inappellabile dell’Assemblea dei Soci o di persona da questa delegata quale arbitro amichevole compositore.
Norme transitorie
Il Presidente, il Presidente Onorario, il Consiglio Direttivo, il Segretario, il Tesoriere nominati nell’Atto costitutivo, restano in carica fino alla prima riunione dell’Assemblea dei Soci che avverrà entro due anni dalla costituzione della Società; in deroga, onde consentire il normale meccanismo di rinnovo previsto dall’art. 8, quattro Consiglieri che verranno indicati nell’Atto costitutivo, resteranno in carica fino alla successiva Assemblea Ordinaria.
La prima nomina nell’Atto costitutivo del Presidente, e dei restanti quattro Consiglieri che verranno altresì indicati nell’Atto di Costituzione, non viene tenuta in considerazione ai fini della rieleggibilità
La sede dell’Associazione è fissata in via provvisoria in Torino, presso l’Istituto di Fisica Matematica “J. – L. Lagrange”, via Carlo Alberto 10, fino al reperimento di una sede più idonea.
Torino, 22 Novembre 1990
Articolo 1
È costituita la Società Italiana di Relatività Generale e Fisica della Gravitazione, con sede in Torino.
Essa è indipendente da partiti, organizzazioni politiche ed è senza fini di lucro; possono aderire ad essa gli studiosi, che condividano i suoi obiettivi generali e ne assumano gli obblighi derivanti.
La durata della Società è fissata fino al 2050.
Articolo 2
Scopo della Società è la promozione dell’attività di ricerca nella Relatività Generale e nella Fisica della Gravitazione, ivi compresi i loro aspetti matematici, teorici, sperimentali e le loro applicazioni.
In particolare, la Società
1) promuoverà convegni scientifici sulle aree di sua pertinenza ed, in particolare, i convegni periodici nazionali;
2) prenderà, se nell’interesse dei suoi fini statutari, prese di posizione pubbliche per il sostegno di specifiche iniziative scientifiche e per contribuire ad un adeguato sviluppo della ricerca;
3) curerà e promuoverà la diffusione di attività e pubblicazioni scientifiche nelle aree di sua pertinenza;
4) promuoverà il finanziamento e l’organizzazione della ricerca nelle aree di sua pertinenza, anche per favorire la formazione di giovani ricercatori;
5) favorirà l’adesione all’International Society of General Relativity and Gravitation
Articolo 3
Organi della Società sono:
L’Assemblea dei Soci, il Presidente, il Presidente Onorario ed il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è formato da otto Consiglieri oltre al Presidente ed al Presidente Onorario.
Le funzioni di Segretario e di Tesoriere saranno svolte da due membri del Consiglio Direttivo.
Tutte le Cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e possono essere ricoperte solo da Soci della Società.
Articolo 4
Le Funzioni del Presidente sono quelle di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci secondo l’ordine del giorno stabilito per esse su indicazione del consiglio Direttivo stesso.
In deroga, il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato in ogni caso dal Presidente se ne viene fatta una richiesta scritta da almeno tre membri del Consiglio Direttivo stesso; in questo caso, l’ordine del giorno dovrà contenere il punto od i punti che i membri firmatari intendevano discutere.
Analoga norma vale per l’Assemblea dei Soci; in questo caso, per convocare questa Assemblea occorre la richiesta di almeno un quinto dei soci.
Ogni due anni il Presidente convocherà l’Assemblea Ordinaria dei Soci.
Il Presidente rappresenterà la Società nei rapporti con gli Enti esterni nei limiti e nei termini del mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei Soci.
Al Presidente e al Tesoriere disgiuntamente tra di loro spettano i più ampi poteri ordinari e straordinari di amministrazione per il conseguimento degli scopi della Società relativi alla gestione dei rapporti con le Banche, all’apertura ed alla estinzione di conti correnti, con facoltà di esigere qualsiasi somma depositata, e all’accettazione di lasciti e contributi.
Articolo 5
Il Presidente Onorario, nominato dall’Assemblea dei Soci secondo le modalità dell’art. 8, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.
La carica di Presidente Onorario non ha scadenza, ed è disponibile solo per dimissione del Presidente Onorario stesso o per richiesta motivata di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.
Articolo 6
Il Consiglio Direttivo delibera le linee di azione della Società nei limiti del suo Statuto e delle indicazioni dell’Assemblea dei Soci; inoltre, provvede ad indicare l’ordine del giorno delle riunioni degli Organi Sociali.
Uno dei membri del Consiglio Direttivo avrà le funzioni di Segretario, un altro membro quelle di Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo vaglierà ed approverà le domande di adesione alla Società degli aspiranti nuovi soci.
In occasione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci il Consiglio Direttivo nominerà una Commissione Elettorale.
Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene per via elettorale secondo l’art. 8 con le seguenti modalità: ogni consigliere resta in carica quattro anni; ogni due anni si rinnova metà del Consiglio; la carica di consigliere non può essere ricoperta per più di due volte consecutive.
Articolo 7
Il Presidente viene eletto ogni due anni dall’Assemblea dei Soci; la carica di Presidente non può essere ricoperta per piú di due volte consecutive.
Articolo 8
L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente ogni due anni; in tale sede, essa, oltre a provvedere alle nomine del Presidente e dei Consiglieri giunti alla scadenza del loro mandato, provvederà ad approvare il bilancio ed il rendiconto;
L’Assemblea Ordinaria dei Soci provvederà inoltre ad approvare il programma di massima delle iniziative della Società.
In caso di vacanza della carica l’Assemblea dei Soci può nominare il Presidente Onorario anche a voto palese.
Le votazioni del Presidente e dei consiglieri giunti alla scadenza del loro mandato sono effettuate con voto segreto espresso su un’apposita cartolina di voto inserita in un’apposita busta chiusa anonima e priva di segni di riconoscimento.
Il voto verrà espresso con il sistema misto postale o con consegna diretta in sede di Assemblea Ordinaria.
Le cartoline di voto e le relative buste verranno inviate a tutti i Soci aventi diritto al voto almeno due mesi prima della data delle votazioni.
I soci che lo desiderino potranno inviare per posta il loro voto al Segretario oppure potranno depositarlo direttamente in urna in sede di Assemblea.
Il voto espresso tramite lettera dovrà giungere al Segretario almeno 15 giorni prima della data delle votazioni o potrà essere consegnato in sede di Assemblea alla Commissione Elettorale.
In questi casi, la busta anonima contenente la cartolina di voto, dovrà pervenire all’interno di un’apposita busta pre-indirizzata che dovrà portare la firma del votante. Il Segretario consegnerà le buste arrivate per posta ancora chiuse alla Commissione Elettorale la quale inserirà i voti arrivati per posta, ancora nella loro busta bianca nell’urna di votazione curando che venga mantenuta la massima segretezza del voto e trattenendo la busta esterna firmata come prova dell’avvenuto voto.
I soci che voteranno direttamente in Assemblea dovranno firmare un apposito registro.
Non è ammesso il voto per delega.
Articolo 9
Il Patrimonio della Società è costituito dalle quote associative oltre agli eventuali introiti derivati da finanziamenti elargiti da Enti pubblici o privati.
In caso di scioglimento, il patrimonio della Società sarà devoluto ad associazioni, nazionali ed internazionali che abbiano le stesse o analoghe finalità scientifiche.
Articolo 10
Ad eccezione di quanto enunciato nell’Articolo 11, l’Assemblea dei Soci sarà considerata valida se, in prima convocazione, saranno presenti almeno la metà dei Soci; in questo caso ogni delibera verrà considerata valida se approvata dalla maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea dei Soci sarà considerata valida indipendentemente dal numero dei presenti ed ogni delibera verrà considerata valida se approvata dalla maggioranza dei presenti.
La seconda convocazione dell’Assemblea dei Soci non potrà avvenire nello stesso giorno della prima convocazione.
Articolo 11
Esclusivamente per quanto concerne eventuali delibere che modifichino il presente Statuto, l’Assemblea dei Soci sarà considerata valida se, in prima convocazione, saranno presenti almeno la metà dei Soci; in questo caso ogni delibera verrà considerata valida se approvata dalla maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea dei Soci sarà considerata valida se saranno presenti almeno un terzo dei Soci ed ogni delibera verrà considerata valida se approvata dalla maggioranza dei presenti.
Per quanto riguarda la delibera di scioglimento della Società, l’Assemblea dei Soci sarà considerata valida se, in prima ed in seconda convocazione, saranno presenti almeno la metà dei Soci; in questo caso ogni la delibera verrà considerata valida se approvata da almeno due terzi dei presenti.
Articolo 12
I Soci non in regola con le quote associative potranno essere dichiarati decaduti dopo un sollecito del Consiglio Direttivo; in ogni caso, non avranno alcun diritto di voto.
Articolo 13
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 14
Le norme del presente Statuto potranno essere integrate da un Regolamento fissato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 15
I Soci si impegnano a non adire in nessun modo, a vie legali per le loro eventuali questioni con la Società; tutte le controversie che dovessero insorgere, tra la Società ed i Soci, o tra Soci, saranno sottoposte al giudizio inappellabile dell’Assemblea dei Soci o di persona da questa delegata quale arbitro amichevole compositore.
Norme transitorie
Il Presidente, il Presidente Onorario, il Consiglio Direttivo, il Segretario, il Tesoriere nominati nell’Atto costitutivo, restano in carica fino alla prima riunione dell’Assemblea dei Soci che avverrà entro due anni dalla costituzione della Società; in deroga, onde consentire il normale meccanismo di rinnovo previsto dall’art. 8, quattro Consiglieri che verranno indicati nell’Atto costitutivo, resteranno in carica fino alla successiva Assemblea Ordinaria.
La prima nomina nell’Atto costitutivo del Presidente, e dei restanti quattro Consiglieri che verranno altresì indicati nell’Atto di Costituzione, non viene tenuta in considerazione ai fini della rieleggibilità
La sede dell’Associazione è fissata in via provvisoria in Torino, presso l’Istituto di Fisica Matematica “J. – L. Lagrange”, via Carlo Alberto 10, fino al reperimento di una sede più idonea.
Torino, 22 Novembre 1990